Art. 38
Misure di verifica
In vigore dal 14 set 2016
Misure di verifica
1. L'autorità di omologazione di uno Stato membro che ha rilasciato un'omologazione UE adotta i provvedimenti necessari onde garantire, eventualmente in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che i numeri d'identificazione relativi all'omologazione UE siano correttamente assegnati e opportunamente utilizzati dai costruttori prima che un motore omologato sia immesso o messo a disposizione sul mercato.
2. Una verifica supplementare dei numeri d'identificazione può essere effettuata in combinazione con il controllo della conformità della produzione di cui all'.
3. Ai fini della verifica dei numeri d'identificazione, il costruttore o il suo rappresentante, su richiesta, forniscono senza ritardi all'autorità di omologazione competente le informazioni richieste in merito agli acquirenti del costruttore, nonché i numeri d'identificazione dei motori indicati come fabbricati a norma dell'. Qualora i motori siano messi a disposizione di un OEM, non sono richieste al costruttore informazioni supplementari.
4. Se, a seguito di una richiesta da parte dell'autorità di omologazione, il costruttore non è in grado di dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni sulla marcatura regolamentare, l'autorità di omologazione può revocare l'omologazione UE rilasciata con riferimento al relativo tipo di motore o famiglia di motori. Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro un mese, in merito a eventuali revoche di omologazioni UE e alle motivazioni di tali revoche, a norma dell', paragrafo 5.
Storico versioni
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