Art. 22
Disposizioni generali
In vigore dal 14 set 2016
Disposizioni generali
1. L'autorità di omologazione cui perviene la domanda rilascia l'omologazione UE a tutti i tipi di motore o a tutte le famiglie di motori che rispettino ciascuno dei seguenti elementi:
a)
i dati contenuti nella documentazione informativa;
b)
le prescrizioni del presente regolamento e, in particolare ala conformità delle modalità di produzione di cui all'.
2. Nel caso in cui un motore rispetti le prescrizioni specificate nel presente regolamento, le autorità di omologazione non impongono alcun ulteriore requisito di omologazione UE riguardo alle emissioni di gas di scarico per le macchine mobili non stradali sulle quali sia installato tale motore.
3. Dopo le date per l'omologazione UE dei motori di cui all'allegato III per ciascuna sottocategoria di motori, le autorità di omologazione non rilasciano l'omologazione UE a un tipo di motore o a una famiglia di motori che non rispettano le prescrizioni di cui al presente regolamento.
4. Le schede di omologazione UE sono numerate secondo un sistema armonizzato che deve essere stabilito dalla Commissione.
5. Mediante l'IMI, l'autorità di omologazione:
a)
mette a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni UE che ha rilasciato, o, ove applicabile, esteso entro un mese dal rilascio della relativa scheda di omologazione UE;
b)
mette senza ritardo a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni UE che ha rifiutato di rilasciare o ha revocato, unitamente alle motivazioni di tali decisioni;
c)
entro un mese dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità di omologazione di un altro Stato membro, trasmette a tale autorità di omologazione una copia della scheda di omologazione UE del tipo di motore o della famiglia di motori, se tale scheda esiste, unitamente al fascicolo di omologazione di cui al paragrafo 6 per ciascun tipo di motore o ciascuna famiglia di motori per i quali ha rilasciato, negato o revocato l'omologazione UE.
6. L'autorità di omologazione riunisce in un unico fascicolo di omologazione la documentazione informativa, il verbale di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall'autorità di omologazione nell'esercizio delle loro funzioni («fascicolo di omologazione»).
Il fascicolo di omologazione contiene un indice che ne elenca il contenuto, dandogli un'adeguata numerazione o contrassegnandolo in modo tale da individuare chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento, così da procedere a una registrazione delle fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare delle date delle revisioni e degli aggiornamenti.
L'autorità di omologazione assicura che le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione siano disponibili per un periodo di almeno 25 anni dopo la fine della validità dell'omologazione UE in parola.
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
a)
il metodo di creazione del sistema di numerazione armonizzato di cui al paragrafo 4;
b)
i modelli e la struttura dei dati per lo scambio di dati di cui al paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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