Art. 21

Fascicolo informativo

In vigore dal 14 set 2016
Fascicolo informativo 1.   Il richiedente trasmette all'autorità di omologazione un fascicolo informativo che comprende: a) una scheda informativa, compreso un elenco di carburanti di riferimento e, ove richiesto dal costruttore, altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati di cui all', paragrafo 2, e descritti conformemente agli atti delegati di cui all', paragrafo 4 («scheda informativa»); b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti in relazione al tipo di motore o, ove applicabile, al motore capostipite; c) ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nel contesto della procedura di presentazione di una domanda di omologazione UE. 2.   La documentazione informativa può essere fornita in formato cartaceo o elettronico accettato dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda informativa e della documentazione informativa. Tali atti di esecuzione sono adottati, entro il 31 dicembre 2016, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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