Art. 19
Monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio
In vigore dal 14 set 2016
Monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio
1. Le emissioni di inquinanti gassosi provenienti da motori appartenenti a tipi di motore o famiglie di motori della fase V per le emissioni, che sono stati omologati a norma del presente regolamento, sono monitorate sottoponendo a prova i motori in servizio installati su macchine mobili non stradali e impiegate in cicli di funzionamento normale. Tali prove sono eseguite, sotto la responsabilità del costruttore e conformemente alle prescrizioni dell'autorità di omologazione, su motori che sono stati correttamente sottoposti a manutenzione, in ottemperanza alle disposizioni relative alla scelta dei motori, alle procedure di prova e alla comunicazione dei risultati per le diverse categorie di motori.
La Commissione avvia programmi pilota al fine di sviluppare adeguate procedure di prova per le categorie e le sottocategorie di motori per le quali tali procedure di prova non esistono.
La Commissione avvia programmi di monitoraggio per ciascuna categoria di motori per determinare in quale misura le emissioni misurate nel ciclo di prova corrispondano alle emissioni misurate durante l'effettivo funzionamento. Tali programmi e i relativi risultati sono presentati annualmente agli Stati membri e successivamente comunicati al pubblico.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento con le modalità dettagliate relative alla scelta dei motori, alle procedure di prova e alla comunicazione dei risultati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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