Art. 18
Prescrizioni sulle emissioni di gas di scarico per l'omologazione UE
In vigore dal 14 set 2016
Prescrizioni sulle emissioni di gas di scarico per l'omologazione UE
1. I costruttori si assicurano che i tipi di motore e le famiglie di motori siano progettati, fabbricati e assemblati in modo tale da rispettare le prescrizioni di cui al capo II e al presente capo.
2. A decorrere dalle date di immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III, i tipi di motore e le famiglie di motori non superano i valori limite delle emissioni di gas di scarico designati come fase V e di cui all'allegato II.
Allorché, conformemente ai parametri per la definizione della famiglia di motori stabiliti nell'atto di esecuzione pertinente, una famiglia di motori copra più di un intervallo di potenza, il motore capostipite (ai fini dell'omologazione UE) e tutti i tipi di motore che appartengono alla stessa famiglia (ai fini della conformità della produzione), per quanto riguarda gli intervalli di potenza applicabili:
a)
soddisfano i valori limite di emissione più rigorosi;
b)
sono sottoposti a prova servendosi dei cicli di prova che corrispondono ai valori limite di emissione più rigorosi;
c)
sono subordinati alla prima delle date applicabili ai fini dell'omologazione UE e dell'immissione sul mercato di cui all'allegato III.
3. Le emissioni dei gas di scarico dei tipi di motore e delle famiglie di motori sono misurate sulla base dei cicli di prova di cui all' e in conformità dell'.
4. I tipi di motore e le famiglie di motori sono progettati e muniti di strategie di controllo delle emissioni in modo da prevenire per quanto possibile eventuali manomissioni. È proibito l'impiego di strategie di manomissione.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli per i parametri da utilizzare per la definizione dei tipi di motore e delle famiglie di motori, compresi i relativi modi di funzionamento, e i dettagli tecnici volti a impedire manomissioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Entro il 31 dicembre 2016, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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