Art. 17

Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM

In vigore dal 14 set 2016
Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM Gli operatori economici e gli OEM comunicano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato il nominativo di: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un motore; b) qualsiasi operatore economico o, se individuabile, qualsiasi OEM cui essi abbiano fornito un motore.
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Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM (Art. 17 Regolamento (UE) 2016/1628) — Testo vigente | Portale Normativo