Art. 17
Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM
In vigore dal 14 set 2016
Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM
Gli operatori economici e gli OEM comunicano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato il nominativo di:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un motore;
b)
qualsiasi operatore economico o, se individuabile, qualsiasi OEM cui essi abbiano fornito un motore.
Storico versioni
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