Art. 26

Conformità delle modalità di produzione

In vigore dal 14 set 2016
Conformità delle modalità di produzione 1.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie, in relazione a tale omologazione UE, ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che siano state predisposte modalità atte a garantire la conformità dei motori in produzione al tipo omologato relativamente alle prescrizioni del presente regolamento. 2.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie, in relazione a tale omologazione UE, ad accertare che le dichiarazioni di conformità rilasciate dal costruttore siano conformi all'. 3.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie, in relazione a tale omologazione UE, ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano tuttora adeguate a garantire che i motori in produzione continuino a essere conformi al tipo omologato e che le dichiarazioni di conformità, ove applicabile, continueranno a ottemperare all'. 4.   Per accertare la conformità di un motore al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE può effettuare, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi i suoi impianti di produzione, tutti i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE. 5.   Qualora un'autorità che ha rilasciato un'omologazione UE accerti che le modalità di cui al paragrafo 1 non sono applicate, divergono in misura significativa dalle modalità concordate di cui al paragrafo 1, hanno cessato di essere applicate o non sono più ritenute adeguate, benché la produzione continui, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura per la conformità della produzione sia seguita correttamente oppure revoca l'omologazione UE. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integra il presente regolamento stabilendo le misure dettagliate che le autorità di omologazione devono adottare e le procedure che esse devono seguire per assicurarsi che i motori in produzione siano conformi al tipo omologato. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.
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Conformità delle modalità di produzione (Art. 26 Regolamento (UE) 2016/1628) — Testo vigente | Portale Normativo