Art. 28

Revisioni ed estensioni delle omologazioni UE

In vigore dal 14 set 2016
Revisioni ed estensioni delle omologazioni UE 1.   Qualora i dati contenuti nel fascicolo di omologazione siano stati cambiati senza che sia necessario ripetere le ispezioni o le prove, tale modifica è definita una «revisione». Nel caso di una tale revisione, l'autorità di omologazione, senza ritardi ingiustificati, rivede le pagine pertinenti del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su di esse la natura della modifica, e dichiara altresì la data della revisione e include un indice corretto del fascicolo di omologazione. È considerata conforme alla prescrizione di cui al presente comma una versione consolidata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche. 2.   Una modifica di cui al paragrafo 1 è definita una «estensione» qualora i dati registrati nel fascicolo di omologazione siano stati cambiati e si verifichi uno dei casi seguenti: a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; b) le informazioni contenute nella scheda di omologazione UE, ad eccezione dei suoi allegati, sono cambiate; c) al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati si applica una nuova prescrizione di cui al presente regolamento o in un atto delegato o di esecuzione adottato a norma del presente regolamento. In caso di estensione, l'autorità di omologazione mette a punto una scheda di omologazione UE aggiornata, contrassegnata da un numero di estensione progressivo a seconda del numero di estensioni successive precedentemente rilasciate. Tale scheda di omologazione UE riporta chiaramente il motivo e la data dell'estensione. 3.   Ogni volta che sono modificate pagine del fascicolo di omologazione o è messa a punto una versione consolidata e aggiornata, è modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione accluso alla scheda di omologazione UE, indicando la data dell'estensione o della revisione più recenti o del più recente consolidamento della versione aggiornata. 4.   Non è richiesta la modifica dell'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori se una nuova prescrizione di cui al paragrafo 2, lettera c), è irrilevante dal punto di vista tecnico per quel tipo di motore o famiglia di motori riguardo alle prestazioni in termini di emissioni.
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