Art. 39
Motori non conformi al tipo omologato
In vigore dal 14 set 2016
Motori non conformi al tipo omologato
1. Qualora i motori recanti una marcatura regolamentare e, se del caso, provvisti di una dichiarazione di conformità non siano conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE adotta le misure necessarie affinché i motori in produzione siano resi conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati. Tali misure possono includere la revoca dell'omologazione UE se i rimedi adottati dal costruttore siano inadeguati.
L'autorità di omologazione competente comunica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri i provvedimenti adottati.
2. Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto ai dati indicati nella scheda di omologazione UE o nel fascicolo di omologazione, allorché non sono state autorizzate a norma del capo VI, sono considerate come non conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati.
3. Qualora riscontri che i motori provvisti di una dichiarazione di conformità, se del caso, o recanti un marchio di omologazione rilasciato in un altro Stato membro non sono conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati, un'autorità di omologazione può chiedere che l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE verifichi se i motori in produzione continuino a essere conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE adotta i provvedimenti di cui al paragrafo 1 quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data della richiesta.
4. Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro un mese, in merito a eventuali revoche di omologazioni UE e alle motivazioni di tali revoche, in conformità dell', paragrafo 5.
5. Qualora l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE contesti la non conformità di cui è stata informata, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia.
L'autorità di omologazione tiene informata la Commissione e quest'ultima organizza, se necessario, opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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