Art. 40
Richiamo di motori
In vigore dal 14 set 2016
Richiamo di motori
1. Se un costruttore cui è stata rilasciata un'omologazione UE è costretto, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008, a richiamare i motori immessi sul mercato, installati o meno su macchine mobili non stradali, sulla base del fatto che costituiscono un grave rischio per quanto riguarda la tutela dell'ambiente o la salute pubblica, tale costruttore:
a)
informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE; e
b)
propone a detta autorità di omologazione una serie di rimedi idonei ad affrontare il grave rischio.
2. L'autorità di omologazione comunica immediatamente i rimedi proposti alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione.
Le autorità di omologazione si assicurano che i rimedi siano efficacemente applicati nei rispettivi Stati membri.
3. Qualora ritenga che i rimedi siano insufficienti o non siano stati attuati con sufficiente rapidità, un'autorità di omologazione informa senza ritardi l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE.
Qualora il costruttore a sua volta non proponga e non attui efficaci interventi correttivi, l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE adotta tutti i provvedimenti di tutela necessari, compresa la revoca dell'omologazione UE.
In caso di revoca dell'omologazione UE, l'autorità di omologazione, entro un mese dalla revoca, ne informa il costruttore, le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione per posta raccomandata o servendosi di mezzi elettronici equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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