Art. 37

Obblighi dei costruttori in materia di comunicazione della produzione

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi dei costruttori in materia di comunicazione della produzione 1.   Il costruttore presenta all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE un elenco contenente il numero dei motori per ogni tipo di motore e sottocategoria di motore fabbricato in ottemperanza al presente regolamento e conformemente all'omologazione UE dopo che è stata trasmessa l'ultima comunicazione della produzione o a partire dal momento in cui le prescrizioni del presente regolamento sono divenute applicabili per la prima volta. Detto elenco è presentato: a) entro 45 giorni dalla fine di ogni anno civile; b) immediatamente dopo ogni data di immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III; e c) entro ogni altra data eventualmente stabilita dall'autorità di omologazione. 2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 indica in che modo i numeri di identificazione sono correlati con i relativi tipi di motore e, se del caso, famiglie di motori e i numeri di omologazione UE se tali correlazioni non sono identificate dal sistema di codifica del motore. 3.   Inoltre, l'elenco di cui al paragrafo 1 indica qualsiasi caso in cui il costruttore cessi di produrre un tipo di motore o una famiglia di motori omologati. 4.   Il costruttore tiene una copia dell'elenco di cui al paragrafo 1 per un periodo minimo di venti anni dopo il termine della validità dell'omologazione UE. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato dell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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