Art. 35
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
In vigore dal 14 set 2016
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
1. Un costruttore può chiedere un'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori comprendenti nuove tecnologie o nuove concezioni che in conseguenza di tali nuove tecnologie o nuove concezioni è incompatibile con una o più prescrizioni del presente regolamento.
2. L'autorità di omologazione rilascia l'omologazione UE di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la domanda specifica i motivi per cui le nuove tecnologie o le nuove concezioni rendono il tipo di motore o la famiglia di motori incompatibili con una o più prescrizioni del presente regolamento;
b)
la domanda descrive le implicazioni per l'ambiente delle nuove tecnologie o delle nuove concezioni e le misure adottate per garantire un livello di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni del presente regolamento alle quali si chiede di derogare;
c)
sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta.
3. Il rilascio dell'omologazione UE di cui al paragrafo 1 è subordinato all'autorizzazione della Commissione.
Se del caso, l'autorizzazione della Commissione specifica eventuali restrizioni cui è sottoposta.
L'autorizzazione è accordata sotto forma di atto di esecuzione.
4. In attesa dell'autorizzazione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione UE provvisoria valida:
a)
solo sul territorio di tale Stato membro;
b)
solo relativamente a un tipo di motore o famiglia di motori oggetto della deroga richiesta; e
c)
per almeno 36 mesi.
Qualora sia rilasciata un'omologazione UE provvisoria, l'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri con una nota contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.
La natura provvisoria e la limitata validità territoriale di tale omologazione UE provvisoria risultano evidenti dall'intestazione della scheda di omologazione UE e da quella della corrispondente dichiarazione di conformità.
5. Qualora un'autorità di omologazione decida di accettare sul suo territorio un'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4, ne informa, per iscritto, l'autorità di omologazione competente e la Commissione.
6. Qualora la Commissione decida di non concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, l'autorità di omologazione comunica immediatamente al titolare dell'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 che l'omologazione UE provvisoria sarà revocata sei mesi dopo la data del rifiuto della Commissione.
Indipendentemente dalla decisione della Commissione di non concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, i motori fabbricati conformemente all'omologazione UE provvisoria prima della cessazione della sua validità possono essere immessi sul mercato negli Stati membri le cui autorità di omologazione hanno accettato l'omologazione UE provvisoria.
7. Le prescrizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5 si considerano soddisfatte qualora le pertinenti informazioni siano state caricate sull'IMI.
8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
9. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i modelli armonizzati della scheda di omologazione UE e della dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 4 del presente articolo, comprese le rispettive informazioni essenziali obbligatorie. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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