Art. 36

Successive modifiche degli atti delegati e di esecuzione

In vigore dal 14 set 2016
Successive modifiche degli atti delegati e di esecuzione 1.   Se autorizza la concessione di una deroga ai sensi dell', la Commissione adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adeguare agli sviluppi tecnologici i pertinenti atti delegati o di esecuzione. Qualora la deroga autorizzata ai sensi dell' riguardi una questione disciplinata da un regolamento UNECE, la Commissione propone una modifica di tale regolamento seguendo la procedura applicabile in base all'accordo del 1958 riveduto. 2.   Una volta modificati i pertinenti atti delegati o di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca qualsiasi restrizione imposta dalla decisione che autorizza la deroga. Se non sono stati adottati i provvedimenti necessari per adeguare gli atti delegati o di esecuzione, la Commissione, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE provvisoria, può, per mezzo di una decisione sotto forma di atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, autorizzare detto Stato membro a estenderla.
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