Art. 33

Marcatura temporanea dei motori

In vigore dal 14 set 2016
Marcatura temporanea dei motori 1.   Il costruttore appone una marcatura temporanea su ogni motore che è fabbricato in conformità con il tipo omologato e che è immesso sul mercato sulla base dell', paragrafo 3. 2.   Un motore che non è ancora in conformità con il tipo omologato e che è consegnato al costruttore di tale motore reca soltanto una marcatura temporanea. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello per le marcature temporanee di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese le informazioni essenziali obbligatorie che devono essere riportate su di esse. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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