Art. 32

Marcatura regolamentare dei motori

In vigore dal 14 set 2016
Marcatura regolamentare dei motori 1.   Il costruttore appone una marcatura su ogni motore fabbricato in conformità al tipo omologato («marcatura regolamentare»). 2.   Nei confronti dei seguenti motori, la marcatura regolamentare include informazioni supplementari indicanti che il motore è oggetto dell'esenzione o disposizione transitoria pertinente: a) i motori destinati a essere esportati in paesi terzi conformemente all', paragrafo 1, che sono fabbricati nell'Unione o al di fuori dell'Unione e installati successivamente su macchine mobili non stradali nell'Unione; b) i motori immessi sul mercato a norma dell', paragrafi 2, 5, 6 o 8; c) i motori immessi temporaneamente sul mercato a norma dell', paragrafo 4; d) i motori di transizione immessi sul mercato a norma dell', paragrafo 5; e) i motori di ricambio immessi sul mercato a norma dell', paragrafo 7, dell', paragrafi 10 o 11. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello per la marcatura regolamentare, comprese le informazioni essenziali obbligatorie necessarie quando il motore esce dalla linea di produzione, le informazioni essenziali obbligatorie necessarie quando il motore è immesso sul mercato e, se del caso, le informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Marcatura regolamentare dei motori (Art. 32 Regolamento (UE) 2016/1628) — Testo vigente | Portale Normativo