Art. 58
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 set 2016
Disposizioni transitorie
1. Fatti salvi i capi II e III, il presente regolamento non invalida, prima delle date di immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, alcuna omologazione UE o deroga.
2. Le autorità di omologazione possono, conformemente alla pertinente legislazione applicabile in data 5 ottobre 2016, continuare a rilasciare omologazioni UE fino alle date obbligatorie per l'omologazione UE di motori di cui all'allegato III e continuare a concedere deroghe conformemente a tale legislazione fino alle date obbligatorie per l'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III.
Gli Stati membri possono, conformemente alla pertinente legislazione applicabile in data 5 ottobre 2016, continuare ad autorizzare l'immissione sul mercato di motori fino alle date obbligatorie per l'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III
3. In deroga al presente regolamento, i motori che hanno ottenuto un'omologazione UE ai sensi della pertinente normativa applicabile il 5 ottobre 2016 o che soddisfano i requisiti stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) e adottati come CCNR Fase II, nell'ambito della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono continuare a essere immessi sul mercato fino alle date di immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III.
In tali casi, le autorità nazionali non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato di motori conformi al tipo omologato.
4. I motori che il 5 ottobre 2016 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE possono continuare a essere immessi sul mercato sulla base della normativa nazionale vigente, se esistente, fino alle date di immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III.
5. Fatti salvi l', paragrafo 3, l', paragrafo 2, e, se del caso, la direttiva 2008/57/CE e il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (22), i motori di transizione e, se del caso, le macchine mobili non stradali su cui sono installati motori di transizione possono continuare a essere immessi sul mercato durante il periodo di transizione purché la macchina su cui è installato il motore di transizione abbia una data di fabbricazione non più tardi di 18 mesi successivi all'inizio del periodo di transizione.
Per i motori della categoria NRE, gli Stati membri autorizzano la proroga del periodo di transizione e del periodo di 18 mesi di cui al primo comma di un ulteriore periodo di 12 mesi per gli OEM con una produzione totale annua inferiore a 100 unità di macchine mobili non stradali dotate di motori a combustione interna. Ai fini del calcolo di tale produzione totale annua, tutti gli OEM sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo OEM.
Per i motori della categoria NRE utilizzati in gru mobili il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.
Per i motori della categoria NRS con una potenza inferiore a 19 kW utilizzati negli spazzaneve il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 24 mesi.
6. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, i motori di transizione soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:
a)
sono conformi ai tipi di motore o alle famiglie di motori la cui omologazione UE non è più valida ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a) e, alle date di produzione dei motori, sono provvisti di un'omologazione UE valida che ottempera ai più recenti limiti di emissione applicabili definiti nella legislazione pertinente applicabile il 5 ottobre 2016;
b)
rientrano in una fascia di potenza che il 5 ottobre 2016 non era soggetta a omologazione relativamente all'emissione di inquinanti a livello dell'Unione; oppure
c)
sono utilizzati o destinati a essere utilizzati in un'applicazione che il 5 ottobre 2016 non era soggetta a omologazione relativamente all'emissione di inquinanti a livello dell'Unione.
7. Il periodo di immissione sul mercato dei motori di transizione è limitato a:
a)
24 mesi a decorrere dalla data applicabile all'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, primo comma;
b)
36 mesi a decorrere dalla data applicabile all'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, secondo e terzo comma;
c)
48 mesi dalla data applicabile all'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, quarto comma.
8. I costruttori si assicurano che i motori di transizione immessi sul mercato durante il periodo di transizione siano conformi alla marcatura di cui all', paragrafo 2, lettera d).
9. In deroga all', paragrafo 3, all', paragrafo 2 e all', gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo che termini entro il 17 settembre 2026, l'immissione sul mercato di motori della categoria RLL con una potenza massima netta superiore a 2 000 kW non conformi ai limiti di emissione stabiliti nell'allegato II destinati all'installazione su locomotive utilizzate esclusivamente su una rete ferroviaria a scartamento di 1 520 mm tecnicamente isolata. Durante tale periodo i motori immessi sul mercato sono come minimo conformi ai limiti di emissione cui i motori dovevano essere conformi per essere immessi sul mercato il 31 dicembre 2011. Le autorità di omologazione degli Stati membri rilasciano l'omologazione UE e autorizzano l'immissione sul mercato di tali motori.
10. In deroga all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di motori di ricambio per un periodo non superiore a 15 anni a partire dalle date applicabili per l'immissione sul mercato dei motori della fase V di cui all'allegato III, a condizione che i motori appartengano a una categoria equivalente a NRS con una potenza di riferimento non inferiore a 19 kW o appartengano a una categoria equivalente a NRG, laddove il motore di ricambio e il motore di origine appartengano a una categoria di motori o a un intervallo di potenza che non era oggetto di omologazione a livello dell'Unione al 31 dicembre 2016.
11. In deroga all', paragrafo 3 e all', paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di motori di ricambio per un periodo non superiore a 20 anni a partire dalle date applicabili per l'immissione sul mercato dei motori della fase V di cui all'allegato III, a condizione che i motori:
a)
appartengano alla categoria NRE con una potenza di riferimento non inferiore a 19 kW e non superiore a 560 kW e siano conformi a una fase di emissione che è giunta a scadenza non prima di 20 anni dalla loro immissione sul mercato ed è rigorosa almeno quanto i limiti di emissione originariamente imposti al motore da sostituire al momento dell'immissione sul mercato;
b)
appartengano a una categoria equivalente a NRE e con una potenza di riferimento superiore a 560 kW, laddove il motore di ricambio e il motore di origine appartengano a una categoria di motori o a un intervallo di potenza che non era oggetto di omologazione a livello dell'Unione al 31 dicembre 2016.
12. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento, per un periodo che termini non oltre il 17 settembre 2026, ai motori installati sulle macchine per la raccolta del cotone.
13. I costruttori si assicurano che i motori di ricambio siano conformi alla marcatura di cui all', paragrafo 2, lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1628:oj#art-58