Art. 57

Sanzioni

In vigore dal 14 set 2016
Sanzioni 1.   Gli Stati membri istituiscono sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento e degli atti delegati o degli atti di esecuzione sono adottati a norma del presente regolamento da parte di operatori economici o di OEM. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 7 ottobre 2018 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di tali sanzioni. 2.   Le violazioni soggette a sanzioni comprendono: a) il rilascio di dichiarazioni false, in particolare durante le procedure di omologazione UE, le procedure in caso di richiamo o le procedure connesse a deroghe; b) la falsificazione dei risultati delle prove riguardo a un'omologazione UE o al monitoraggio dei motori in servizio; c) la mancata comunicazione di dati o di specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o la revoca dell'omologazione UE; d) l'impiego di strategie di manomissione; e) il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni; f) l'immissione sul mercato di motori soggetti a omologazione UE privi di tale omologazione UE oppure la falsificazione di documenti o di marcature regolamentari a tale scopo; g) l'immissione sul mercato di motori di transizione e di macchine mobili non stradali su cui tali motori sono installati in violazione delle disposizioni sulle deroghe; h) la violazione delle restrizioni di cui all', paragrafi 3 e 4; i) l'immissione sul mercato di un motore modificato in modo che non sia più conforme alle specifiche della sua omologazione UE; j) l'installazione di un motore su una macchina mobile non stradale per un utilizzo diverso da quello esclusivo stabilito all'; k) l'immissione sul mercato di un motore per uso speciale a norma dell', paragrafo 5 o 6, per l'utilizzo in una macchina mobile non stradale diversa da quella prevista da tali paragrafi; l) l'immissione sul mercato di un motore a norma dell', paragrafo 7 o 8, e dell', paragrafo 9, 10 o 11, per l'utilizzo in una macchina diversa da quella prevista da tali paragrafi; m) l'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali su cui sono installati motori soggetti a omologazione UE in conformità del presente regolamento privi di tale omologazione; n) l'immissione sul mercato macchine mobili non stradali in violazione di una restrizione relativa alle macchine mobili non stradali di cui all', paragrafo 8.
Storico versioni

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