Art. 49
Sistema di controllo dei pescherecci
In vigore dal 14 set 2016
Sistema di controllo dei pescherecci
1. In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo riguardante l'SCP si applica a tutti i rimorchiatori inclusi nel registro ICCAT delle navi di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento a prescindere dalla loro lunghezza.
2. Le navi da pesca di lunghezza superiore a 15 metri iscritte nell'elenco delle navi di cui all', paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco delle navi di cui all', paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati SCP almeno 15 giorni prima dell'apertura della campagna di pesca e continuano a trasmetterli per almeno 15 giorni dopo la chiusura della medesima, a meno che alla Commissione non venga preventivamente trasmessa la richiesta di depennare la nave dal registro ICCAT delle navi.
3. A fini di controllo, la trasmissione di dati SCP dalle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso non è interrotta durante la permanenza in porto della nave.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca inoltrino alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi SCP ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.
5. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i messaggi SCP provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;
b)
in caso di guasto tecnico del sistema SCP, gli altri messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera ricevuti a norma dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;
c)
i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;
d)
i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi messi a disposizione delle loro navi d'ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.
Storico versioni
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