Art. 50
Programma di osservazione nazionale
In vigore dal 14 set 2016
Programma di osservazione nazionale
1. Con riguardo alle navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso, gli Stati membri assicurano i seguenti livelli minimi di presenza di osservatori nazionali, espressi in percentuale:
a)
20 % delle navi da traino pelagiche (di lunghezza superiore a 15 metri);
b)
20 % delle navi con palangari (di lunghezza superiore a 15 m);
c)
20 % delle tonniere con lenze e canne (di lunghezza superiore a 15 metri);
d)
100 % dei rimorchiatori;
e)
100 % delle operazioni di raccolta nelle tonnare.
2. Gli Stati membri rilasciano agli osservatori nazionali un documento ufficiale di identificazione.
3. L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:
a)
controlla il rispetto del presente regolamento da parte delle navi da pesca e delle tonnare;
b)
registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare i seguenti elementi:
i)
quantitativo di catture (comprese le catture accessorie) e loro destinazione in base alla specie, quali quelle detenute a bordo o rigettate in mare vive o morte;
ii)
zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine;
iii)
misura dello sforzo (quale il numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;
iv)
data della cattura;
c)
osserva le catture e ne effettua una stima, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;
d)
avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.
4. Su richiesta dell'ICCAT, l'osservatore nazionale svolge inoltre operazioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II quale definito dall'ICCAT, in base alle istruzioni dell'SCRS.
5. Inoltre, ai fini dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri provvedono affinché:
a)
sulle loro navi e tonnare, una presenza rappresentativa di osservatori nazionali, dal punto di vista spaziale e temporale, al fine di garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;
b)
protocolli affidabili di raccolta dei dati;
c)
che gli osservatori nazionali siano adeguatamente addestrati e abilitati prima di prendere servizio;
d)
il minimo disagio possibile alle operazioni delle navi da pesca e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.
6. I dati e le informazioni raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ciascuno Stato membro sono trasmessi alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno. La Commissione inoltra tali dati e informazioni all'SCRS e al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.
Storico versioni
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