Art. 49 · Sistema di controllo dei pescherecci

Art. 49

Sistema di controllo dei pescherecci

In vigore dal 14 set 2016
Sistema di controllo dei pescherecci 1.   In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo riguardante l'SCP si applica a tutti i rimorchiatori inclusi nel registro ICCAT delle navi di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento a prescindere dalla loro lunghezza. 2.   Le navi da pesca di lunghezza superiore a 15 metri iscritte nell'elenco delle navi di cui all', paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco delle navi di cui all', paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati SCP almeno 15 giorni prima dell'apertura della campagna di pesca e continuano a trasmetterli per almeno 15 giorni dopo la chiusura della medesima, a meno che alla Commissione non venga preventivamente trasmessa la richiesta di depennare la nave dal registro ICCAT delle navi. 3.   A fini di controllo, la trasmissione di dati SCP dalle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso non è interrotta durante la permanenza in porto della nave. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca inoltrino alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi SCP ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) i messaggi SCP provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore; b) in caso di guasto tecnico del sistema SCP, gli altri messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera ricevuti a norma dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca; c) i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni; d) i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi messi a disposizione delle loro navi d'ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.
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