Art. 24

Operazioni di pesca congiunta

In vigore dal 14 set 2016
Operazioni di pesca congiunta 1.   Qualsiasi operazione di pesca congiunta («OPC») del tonno rosso può essere autorizzata solo previo consenso dello Stato o degli Stati di bandiera interessati. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso e disporre di un contingente individuale. Non sono consentite OPC con altre PCC. 2.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere le seguenti informazioni dalle proprie navi da pesca che chiedono un'autorizzazione a partecipare a un'OPC: a) durata; b) identità degli operatori partecipanti; c) contingenti delle singole navi; d) criterio di ripartizione, tra le navi da pesca, delle catture da esse effettuate, nonché e) informazioni sulle aziende destinatarie. 3.   Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'operazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 nel formato di cui all'allegato VI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera delle altre navi da pesca partecipanti all'OPC almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'operazione. 4.   In caso di forza maggiore, il termine di cui al paragrafo 3 non si applica alle informazioni richieste a norma del paragrafo 2, lettera e). In tal caso, gli Stati membri possono presentare alla Commissione non appena possibile le suddette informazioni aggiornate, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
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