Art. 26

Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti delle navi e dagli operatori delle tonnare

In vigore dal 14 set 2016
Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti delle navi e dagli operatori delle tonnare 1.   I comandanti delle navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso trasmettono quotidianamente alle autorità dello Stato membro di bandiera i dati tratti dai giornali di bordo, ivi compresi il numero di registro ICCAT, il nome della nave, l'inizio e la fine del periodo di autorizzazione, data, ora, luogo (latitudine e longitudine) nonché il peso e il numero di esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione. I comandanti delle navi trasmettono tali informazioni per via elettronica nel formato di cui all'allegato V durante tutto il periodo in cui la nave è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso. 2.   I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. 3.   L'operatore trasmette le dichiarazioni giornaliere di cui ai paragrafi 1 e 2 alle autorità del proprio Stato membro di bandiera ogni giorno entro le ore 9:00 GMT per il giorno precedente nel caso delle tonniere con reti a circuizione e delle navi di lunghezza superiore a 24 metri ed entro la mezzanotte di lunedì per la settimana precedente, avente termine alla mezzanotte GMT della domenica, per le altre navi da cattura. 4.   Gli operatori delle tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso trasmettono una dichiarazione di cattura giornaliera che comprende il numero di registro ICCAT, data, ora, catture (peso e numero di esemplari), incluse le catture nulle. Essi trasmettono tali informazioni per via elettronica alle autorità del loro Stato membro entro un termine di 48 ore nel formato di cui all'allegato V durante tutto il periodo in cui sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti modalità dettagliate per la registrazione e la comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare in conformità dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e dell'allegato V. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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