Art. 28

Informazioni sull'esaurimento dei contingenti

In vigore dal 14 set 2016
Informazioni sull'esaurimento dei contingenti 1.   In aggiunta alle disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi di cui all' o all' del presente regolamento risulta avere raggiunto l'80 %. 2.   In aggiunta alle disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi di cui all' o all' del presente regolamento, a un'OPC o a una tonniera con reti a circuizione risulta esaurito. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti il divieto di pesca o l'ordine di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'OPC o le navi che dispongono di un contingente individuale, e nei quali siano chiaramente indicate la data e l'ora del divieto.
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