Art. 28 · Informazioni sull'esaurimento dei contingenti

Art. 28

Informazioni sull'esaurimento dei contingenti

In vigore dal 14 set 2016
Informazioni sull'esaurimento dei contingenti 1.   In aggiunta alle disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi di cui all' o all' del presente regolamento risulta avere raggiunto l'80 %. 2.   In aggiunta alle disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi di cui all' o all' del presente regolamento, a un'OPC o a una tonniera con reti a circuizione risulta esaurito. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti il divieto di pesca o l'ordine di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'OPC o le navi che dispongono di un contingente individuale, e nei quali siano chiaramente indicate la data e l'ora del divieto.
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