Art. 35

Sorveglianza mediante videocamera

In vigore dal 14 set 2016
Sorveglianza mediante videocamera 1.   Per le operazioni di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, l'operatore dell'azienda o l'operatore della tonnara che effettua il trasferimento di tonno rosso provvede affinché le operazioni di trasferimento siano monitorate da una videocamera posta nell'acqua al fine di verificare il numero di pesci trasferiti. I requisiti minimi e le procedure per la videoregistrazione sono conformi all'allegato IX. 2.   Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori regionali dell'ICCAT. 3.   Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori dell'Unione e degli osservatori nazionali. 4.   Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, rielaborazione o manipolazione della videoregistrazione originale.
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