Art. 33
Autorizzazione di trasferimento
In vigore dal 14 set 2016
Autorizzazione di trasferimento
1. Prima di effettuare qualsiasi operazione di trasferimento, il comandante di una nave da cattura o di un rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento invia alle autorità competenti del proprio Stato membro una notifica preventiva di trasferimento recante le informazioni seguenti:
a)
nome della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara e numero di registro ICCAT;
b)
orario previsto di trasferimento;
c)
quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;
d)
informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo nonché numeri identificabili delle gabbie;
e)
nome del rimorchiatore ricevente, numero di gabbie rimorchiate e, se del caso, numero di registro ICCAT;
f)
porto, azienda o gabbia di destinazione del tonno rosso.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, un numero unico è assegnato ad ogni gabbia. I numeri sono emessi con un sistema di numerazione unica che comprende almeno tre lettere del codice alfa corrispondenti alla bandiera del rimorchiatore, seguite da tre cifre.
3. Alle navi da cattura, ai rimorchiatori, alle aziende o alle tonnare non è consentito effettuare trasferimenti senza previa autorizzazione da parte dello Stato membro interessato. Le autorità di tale Stato membro decidono se concedere l'autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. A tal fine, per ogni operazione di trasferimento un numero unico di identificazione è attribuito e comunicato al comandante della nave da pesca, o, secondo il caso, all'operatore della tonnara o dell'azienda. Se l'autorizzazione è concessa, detto numero comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, le quattro cifre corrispondenti all'anno e le tre lettere «AUT» (autorizzazione), seguite da un numero progressivo. Se l'autorizzazione è negata, il numero comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, le quattro cifre corrispondenti all'anno e le tre lettere «NEG» (autorizzazione negata), seguite da un numero progressivo.
4. Qualora il pesce muoia durante l'operazione di trasferimento, lo Stato membro interessato e gli operatori che partecipano all'operazione di trasferimento procedono in conformità dell'allegato XII.
5. L'autorizzazione di trasferimento è concessa o negata dallo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara, secondo il caso, entro 48 ore dall'invio della notifica preventiva di trasferimento.
6. L'autorizzazione di trasferimento da parte dello Stato membro interessato non pregiudica l'autorizzazione dell'operazione di ingabbiamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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