Art. 31

Sbarchi

In vigore dal 14 set 2016
Sbarchi 1.   L' del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri comprese nell'elenco delle navi di cui all' del presente regolamento. La notifica preventiva di arrivo di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco. 2.   Inoltre, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all' notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco: a) orario previsto di arrivo; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; nonché c) informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate. 3.   Se gli Stati membri sono autorizzati, in base alla legislazione dell'Unione applicabile, ad applicare un termine di notifica più breve di quello di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati entro il termine per la notifica preventiva di arrivo conseguentemente applicabile. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo. 4.   Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso. 5.   A norma dell', paragrafo 2, tutti gli sbarchi sono controllati dalle competenti autorità di controllo dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto del contingente, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Informazioni particolareggiate relative a detto sistema di controllo adottato da ogni Stato membro sono riportate nel piano d'ispezione annuale di cui all'. Tale sistema di controllo si applica anche alle operazioni di raccolta. 6.   In aggiunta a quanto disposto dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, al termine di ogni bordata il comandante di una nave da cattura dell'Unione, a prescindere dalla lunghezza della nave, presenta una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e, se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro o di un'altra PCC, alle autorità competenti dello Stato membro di approdo o della PCC in questione. 7.   Tutte le catture sbarcate sono pesate.
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