Art. 20
Registri delle navi
In vigore dal 14 set 2016
Registri delle navi
1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno per via elettronica alla Commissione, un mese prima dell'inizio delle campagne di pesca di cui agli , se applicabili, e comunque un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione:
a)
l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca;
b)
l'elenco di tutte le altre navi da pesca, diverse dalle navi da cattura, battenti la propria bandiera autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. Entrambi gli elenchi sono elaborati secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.
3. In un determinato anno civile, una nave da pesca può essere inserita in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.
4. Negli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo figurano il nome della nave e il numero di registro della flotta dell'Unione (CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (16).
5. Non è ammessa la trasmissione di elenchi con valore retroattivo. Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 nel corso di un anno civile sono accettate solo se la nave da pesca notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:
a)
dati particolareggiati sulla nave o sulle navi da pesca destinate a sostituire una nave inclusa negli elenchi di cui al paragrafo 1; nonché
b)
un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
6. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al segretariato dell'ICCAT ai fini dell'iscrizione delle navi nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso.
7. L'articolo 8 bis, paragrafi 2, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio (17) si applica con le dovute modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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