Art. 55
Controlli incrociati
In vigore dal 14 set 2016
Controlli incrociati
1. Gli Stati membri verificano, anche avvalendosi di rapporti di ispezione, rapporti degli osservatori e dati SCP, la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi da pesca, nei DCT in conformità dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento gli Stati membri effettuano controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo delle navi da pesca o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasferimento o di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita, in conformità dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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