Art. 57

Valutazione

In vigore dal 14 set 2016
Valutazione Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro il 15 ottobre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 14-04.
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