Art. 34

Diniego dell'autorizzazione di trasferimento

In vigore dal 14 set 2016
Diniego dell'autorizzazione di trasferimento 1.   Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda non autorizza il trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che: a) la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è dichiarata la cattura del pesce non disponga di un contingente sufficiente; b) il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dall'operatore della tonnara, non sia stato autorizzato per l'ingabbiamento o non sia stato preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile; c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non sia autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso; oppure d) il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate ad effettuare operazioni in relazione al tonno rosso, di cui all', paragrafo 1, lettera b), o non sia dotato di un SCP. 2.   Se il trasferimento non è autorizzato: a) lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara impartisce un ordine di rilascio al comandante della nave da cattura o all'operatore della tonnara o dell'azienda, secondo il caso, e lo informa che il trasferimento non è autorizzato e che il pesce deve essere rilasciato in mare; b) il comandante della nave da cattura, l'operatore dell'azienda o l'operatore della tonnara, secondo il caso, provvede al rilascio del pesce; c) il rilascio del tonno rosso è effettuato conformemente alle procedure di cui all'allegato XI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1627:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diniego dell'autorizzazione di trasferimento (Art. 34 Regolamento (UE) 2016/1627) — Testo vigente | Portale Normativo