Art. 27
Dichiarazioni di cattura settimanali e mensili trasmesse dagli Stati membri
In vigore dal 14 set 2016
Dichiarazioni di cattura settimanali e mensili trasmesse dagli Stati membri
1. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura di cui all', ogni Stato membro le trasmette per via elettronica alla Commissione e fornisce tempestivamente alla Commissione dichiarazioni di cattura settimanali per tutte le navi da cattura e le tonnare, secondo il formato figurante nell'allegato V. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT con frequenza settimanale secondo il formato stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.
2. Entro il giorno 15 di ogni mese ogni Stato membro comunica alla Commissione i quantitativi di tonno rosso catturati nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi da pesca o tonnare battenti la sua bandiera o registrate nel suo territorio. Le informazioni fornite sono strutturate per tipo di attrezzo e comprendono le catture accessorie, le catture effettuate nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa e le catture nulle. La Commissione trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
Storico versioni
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