Art. 25
Disposizioni in materia di registrazione
In vigore dal 14 set 2016
Disposizioni in materia di registrazione
1. Oltre a rispettare gli del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di una nave da cattura dell'Unione annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell'allegato II, parte A, del presente regolamento.
2. I comandanti di rimorchiatori, navi ausiliarie e navi officina dell'Unione registrano le loro attività conformemente alle disposizioni dell'allegato II, parti B, C e D.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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