Art. 25 · Disposizioni in materia di registrazione

Art. 25

Disposizioni in materia di registrazione

In vigore dal 14 set 2016
Disposizioni in materia di registrazione 1.   Oltre a rispettare gli del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di una nave da cattura dell'Unione annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell'allegato II, parte A, del presente regolamento. 2.   I comandanti di rimorchiatori, navi ausiliarie e navi officina dell'Unione registrano le loro attività conformemente alle disposizioni dell'allegato II, parti B, C e D.
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