Art. 47
Rapporto sull'operazione di ingabbiamento
In vigore dal 14 set 2016
Rapporto sull'operazione di ingabbiamento
1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell'allegato X. Il rapporto comprende inoltre le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui all'articolo 4 ter e all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1936/2001. La Commissione trasmette il rapporto al segretariato dell'ICCAT.
2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa fino a quando non siano concluse eventuali indagini avviate e, se del caso, l'operazione di rilascio ordinata.
Storico versioni
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