Art. 13

Metodologia di calcolo a fini di trasparenza

In vigore dal 14 lug 2016
Metodologia di calcolo a fini di trasparenza [, paragrafi 1 e 2, , paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Per determinare gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido ai fini dell' e dell', paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti metodologie a tutte le classi di attività: a) Determinazione statica della liquidità per: i) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.1 dell'allegato III; ii) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: opzioni su indici azionari, future/forward su indici azionari, opzioni su azioni, future/forward su azioni, opzioni su dividendi di azioni, future/forward su dividendi di azioni, opzioni su indici di dividendi, future/forward su indici di dividendi, opzioni su indici di volatilità, future/forward su indici di volatilità, opzioni su ETF, future/forward su ETF e altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III; iii) la classe di attività dei derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.1 dell'allegato III; iv) la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, degli altri derivati su merci, degli altri derivati su crediti, degli altri derivati C10, degli altri contratti differenziali (CFD), delle altre quote di emissione e degli altri derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 e 13.1 dell'allegato III; b) Valutazione periodica basata su criteri di liquidità quantitativi e, se applicabili, qualitativi per: i) tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN, definiti alla tabella 2.1 dell'allegato III e ulteriormente specificati all', paragrafo 1; ii) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.4 dell'allegato III; iii) la classe di attività dei derivati su tassi di interesse, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, di cui alla tabella 5.1 dell'allegato III; iv) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: swap e swap di portafogli di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III; v) la classe di attività dei derivati su merci, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su merci, di cui alla tabella 7.1 dell'allegato III; vi) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: indici di credit default swap e credit default swap su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III; vii) la classe di attività dei derivati C10, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati C10, di cui alla tabella 10.1 dell'allegato III; viii) le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): contratti differenziali su valute e contratti differenziali su merci di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III; ix) la classe di attività delle quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività delle altre quote di emissione, di cui alla tabella 12.1 dell'allegato III; x) la classe di attività dei derivati su quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su quote di emissione, di cui alla tabella 13.1 dell'allegato III; c) Valutazione periodica basata su criteri di liquidità qualitativi per: i) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: opzioni su indici di CDS e opzioni su CDS su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III; ii) le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): CFD su strumenti rappresentativi di capitale, CFD su obbligazioni, CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale e CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III; d) Valutazione periodica basata su una metodologia a due test per gli strumenti finanziari strutturati (SFP) di cui alla tabella 3.1. dell'allegato III. 2.   Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all' e gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'allegato 3, si applicano le seguenti metodologie: a) il valore della soglia per: i) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III; ii) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III; iii) ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III; iv) ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III; v) ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III; vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III; vii) ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III; viii) ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III; b) il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni come ulteriormente specificato all', paragrafo 3, e la soglia minima per: i) ogni tipo di obbligazione, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III; ii) ogni sottoclasse avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III; iii) ogni sottoclasse di attività avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III; iv) ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III. 3.   Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all', paragrafo 1, lettera c), e le operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all', paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti metodologie: a) il valore della soglia per: i) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III; ii) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III; iii) ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III; iv) ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III; v) ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III; vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III; vii) ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III; viii) ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III; b) la dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni per ogni tipo di obbligazioni, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III; c) la dimensione delle negoziazioni più grande al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni, la dimensione delle operazioni al di sotto della quale si trova la percentuale del volume corrispondente al percentile del volume e la soglia minima per ogni sottoclasse che si considera avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei CFD di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III; d) il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per: i) ogni sottoclasse di attività considerata avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III; ii) ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III. 4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera c), quando la dimensione dell'operazione corrispondente al percentile del volume per la determinazione dell'operazione che è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato è superiore al 97,5 percentile delle operazioni, non si tiene conto del volume delle operazioni, e la dimensione specifica dello strumento di cui all', paragrafo 1, lettera c), e la dimensione dell'operazione di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all', paragrafo 1, lettera a), sono determinate come il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima. 5.   Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) 2017/590 e (UE) 2017/577 della Commissione, le autorità competenti raccolgono su base giornaliera dalle sedi di negoziazioni, dagli APA e dai CTP i dati necessari per effettuare i calcoli per determinare: a) gli strumenti finanziari e le classi di strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido di cui al paragrafo 1; b) la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui ai paragrafi 2 e 3. 6.   Le autorità competenti che effettuano i calcoli per una classe di strumenti finanziari mettono in atto accordi di cooperazione tra di loro al fine di assicurare l'aggregazione nell'Unione dei dati necessari per i calcoli. 7.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell'Unione tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. 8.   La dimensione dell'operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Quando la dimensione dell'operazione definita ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente. 9.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono convertire la dimensione dell'operazione determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3 nel corrispondente numero di lotti predefinito dalla sede di negoziazione per la rispettiva sottoclasse o sottoclasse di attività. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono mantenere la dimensione dell'operazione fino all'applicazione dei risultati dei successivi calcoli eseguiti in conformità al paragrafo 17. 10.   Dai calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), e al paragrafo 3, lettera b), sono escluse le operazioni aventi dimensioni pari o inferiori a 100 000 EUR. 11.   Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, non si applicano la lettera b) del paragrafo 2 e le lettere b), c), e d) del paragrafo 3 quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000, nel qual caso si applicano le seguenti soglie: a) 100 000 EUR per tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN; b) i valori della soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a), per tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 12.   Tranne se riferiti alle quote di emissione o ai relativi derivati, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettere b), c) e d), sono arrotondati ai successivi: a) 100 000 quando il valore della soglia è inferiore a 1 milione; b) 500 000 quando il valore della soglia è pari o superiore a 1 milione ma inferiore a 10 milioni; c) 5 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 10 milioni ma inferiore a 100 milioni; d) 25 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 100 milioni. 13.   Ai fini del paragrafo 1, i criteri di liquidità quantitativi specificati nell'allegato III per ogni classe di attività sono determinati conformemente alla sezione 1 dell'allegato III. 14.   Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione, che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all' e all', paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all' e all', paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresentativi di capitale appartiene. 15.   Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all' e all', paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all' e all', paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti conformemente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all' e all', paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all' e all', paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività. 16.   Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato IV per effettuare i calcoli di cui al paragrafo 5, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate. 17.   Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. A seguito della pubblicazione i risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal 1o giugno di ogni anno. 18.   Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni, tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano per il periodo di 3 mesi che inizia il sedicesimo giorno di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. 19.   Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante i primi due mesi del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del trimestre civile. 20.   Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante l'ultimo mese del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del successivo trimestre civile.
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