Art. 5

Dimensione specifica dello strumento finanziario

In vigore dal 14 lug 2016
Dimensione specifica dello strumento finanziario [, paragrafo 4, e , paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione è superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione secondo la metodologia di cui all'. 2.   I prezzi indicativi pre-negoziazione delle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario determinata conformemente al paragrafo 1 e inferiori alla dimensione elevata determinata conformemente all' sono considerati prossimi al prezzo degli interessi di negoziazione quando la sede di negoziazione rende pubblico uno degli elementi seguenti: a) il miglior prezzo disponibile; b) la media semplice dei prezzi; c) il prezzo medio ponderato in base a volume, prezzo, ora o il numero di indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione. 3.   Quando immettono e aggiornano i prezzi indicativi pre-negoziazione i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche la metodologia di calcolo dei prezzi pre-negoziazione e l'ora della pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:583:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo