Art. 5
Dimensione specifica dello strumento finanziario
In vigore dal 14 lug 2016
Dimensione specifica dello strumento finanziario
[, paragrafo 4, e , paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione è superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione secondo la metodologia di cui all'.
2. I prezzi indicativi pre-negoziazione delle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario determinata conformemente al paragrafo 1 e inferiori alla dimensione elevata determinata conformemente all' sono considerati prossimi al prezzo degli interessi di negoziazione quando la sede di negoziazione rende pubblico uno degli elementi seguenti:
a)
il miglior prezzo disponibile;
b)
la media semplice dei prezzi;
c)
il prezzo medio ponderato in base a volume, prezzo, ora o il numero di indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione.
3. Quando immettono e aggiornano i prezzi indicativi pre-negoziazione i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche la metodologia di calcolo dei prezzi pre-negoziazione e l'ora della pubblicazione.
Storico versioni
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