Art. 8
Pubblicazione differita delle operazioni
In vigore dal 14 lug 2016
Pubblicazione differita delle operazioni
[, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell';
b)
l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all';
c)
l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all', paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell';
d)
l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri:
i)
una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari non aventi un mercato liquido;
ii)
una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell';
iii)
l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all', paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE, e un'altra controparte e una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari superiori alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'.
2. Dopo la scadenza del termine di differimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati tutti i dettagli dell'operazione, a meno che sia accordato un periodo di differimento prorogato o indefinito conformemente all'.
3. Quando un'operazione tra due imprese di investimento, per conto proprio o per conto dei clienti, è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell', paragrafi 5, 6 e 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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