Art. 11
Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti
In vigore dal 14 lug 2016
Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti
[, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando le autorità competenti esercitano i loro poteri in relazione all'autorizzazione alla pubblicazione differita ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
nei casi in cui si applica l', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti impongono la pubblicazione di una delle seguenti informazioni durante l'intero periodo di differimento di cui all':
i)
tutti i dettagli dell'operazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei dettagli relativi al volume;
ii)
operazioni in forma aggregata giornaliera per un numero minimo di 5 operazioni eseguite nello stesso giorno, da rendere pubbliche il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;
b)
nei casi in cui si applica l', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano l'omissione della pubblicazione del volume della singola operazione per un periodo prorogato di quattro settimane;
c)
per gli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano e nei casi in cui si applica l', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di differimento prorogato di quattro settimane, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale;
d)
per gli strumenti di debito sovrano e nei casi in cui si applica l', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di tempo indefinito, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale.
2. Alla scadenza del periodo di differimento prorogato di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni:
a)
per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;
b)
per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti decidano di non applicare le opzioni previste dall', paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell', paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;
c)
per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti applichino le opzioni previste dall', paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell', paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nella stessa settimana di calendario il martedì successivo alla scadenza del periodo di differimento prorogato di quattro settimane a contare dall'ultimo giorno della settimana di calendario entro le 09:00 ora locale.
3. Per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, tutti i dettagli delle singole operazioni sono pubblicati quattro settimane dopo la pubblicazione dei dettagli aggregati conformemente al paragrafo 1, lettera c), entro le 09:00 ora locale.
4. I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:
a)
il prezzo medio ponderato;
b)
il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II;
c)
il numero complessivo di operazioni.
5. Le operazioni sono aggregate per codice ISIN. In mancanza del codice ISIN, le operazioni sono aggregate al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'.
6. Se il giorno della settimana previsto per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione viene eseguita il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.
Storico versioni
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