Art. 12

Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni

In vigore dal 14 lug 2016
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni [Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] L'obbligo di rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento in cui le operazioni sono state concluse ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica a nessuna delle seguenti operazioni: a) le operazioni elencate all', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (7); b) le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento; c) le «operazioni give-up» o le «operazioni give-in», che sono operazioni in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione; d) il trasferimento di strumenti finanziari a fini di garanzia reale in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP.
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