Art. 2

Obblighi di trasparenza pre-negoziazione

In vigore dal 14 lug 2016
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione [, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014] I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I.
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