Art. 2
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione
In vigore dal 14 lug 2016
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione
[, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:583:oj#art-2