Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 lug 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «operazione a pacchetto»: operazione corrispondente ad una delle seguenti definizioni:
a)
operazione in un contratto derivato o altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una operazione in una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante [scambio con sottostante fisico; exchange for physical (EFP)];
b)
operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa le condizioni seguenti:
i)
è eseguita tra due o più controparti;
ii)
ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti;
iii)
l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea o vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti;
2) «sistema basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)»: sistema di negoziazione che soddisfa le seguenti condizioni:
a)
un membro o un partecipante forniscono una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più altri membri o partecipanti;
b)
la quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente;
c)
il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta;
3) «sistema di negoziazione a voce»: sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2017:583:oj#art-1