Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 lug 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «operazione a pacchetto»: operazione corrispondente ad una delle seguenti definizioni: a) operazione in un contratto derivato o altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una operazione in una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante [scambio con sottostante fisico; exchange for physical (EFP)]; b) operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa le condizioni seguenti: i) è eseguita tra due o più controparti; ii) ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti; iii) l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea o vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti; 2)   «sistema basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)»: sistema di negoziazione che soddisfa le seguenti condizioni: a) un membro o un partecipante forniscono una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più altri membri o partecipanti; b) la quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente; c) il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta; 3)   «sistema di negoziazione a voce»: sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce.
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