Art. 14

Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 14 lug 2016
Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 [, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014] Un'operazione è considerata eseguita da un membro del sistema europeo di banche centrali (SEBC) in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando l'operazione soddisfa uno dei seguenti requisiti: a) l'operazione è eseguita a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni eseguite ai sensi degli dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea o le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro; b) l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi comprese le operazioni eseguite per detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri o il servizio di gestione delle riserve fornito da un membro del SEBC alle banche centrali di altri paesi a cui è stata estesa l'esenzione ai sensi dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014; c) l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria.
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