Art. 16
Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza
In vigore dal 14 lug 2016
Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza
[, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all', l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all', l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
3. Nell'effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell'Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. I calcoli sono effettuati al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'.
4. Prima di decidere se sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti assicurano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.
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