Art. 17
Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni
In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni
1. Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell' e secondo la metodologia specificata all', paragrafo 1, lettera b), si applica l'approccio del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni», utilizzando il «numero medio giornaliero delle operazioni» corrispondente alla fase S1 (15 operazioni giornaliere).
2. Le obbligazioni societarie e le obbligazioni garantite ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione sono considerate aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati della prima determinazione trimestrale della liquidità ai sensi dell', paragrafo 18, quando:
a)
la dimensione dell'emissione supera 1 000 000 000 di EUR nelle fasi S1 e S2, come stabilito conformemente al paragrafo 6;
b)
la dimensione dell'emissione supera 500 000 000 di EUR nelle fasi S3 e S4, come stabilito conformemente al paragrafo 6.
3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell' e secondo la metodologia specificata all', paragrafo 2, lettera b), si applica l'approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30o percentile).
4. Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 luglio di ogni anno, l'ESMA trasmette alla Commissione una valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni e dei percentili delle operazioni per la determinazione della dimensione specifica dello strumento finanziario di cui al paragrafo 8. L'obbligo di trasmettere la valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità per le obbligazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 6. L'obbligo di trasmettere la valutazione dei percentili delle operazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 8.
5. La valutazione di cui al paragrafo 4 prende in considerazione:
a)
l'evoluzione dei volumi di negoziazione degli strumenti non rappresentativi di capitale soggetti agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli del regolamento (UE) n. 600/2014;
b)
l'impatto sui fornitori di liquidità delle soglie percentili utilizzate per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario; e
c)
ogni altro fattore pertinente.
6. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, L'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni secondo la sequenza indicata di seguito:
a)
S2 (10 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;
b)
S3 (7 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e
c)
S4 (2 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo.
7. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 6, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.
8. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, l'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia dei percentili delle operazioni secondo la sequenza indicata di seguito:
a)
S2 (40o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;
b)
S3 (50o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e
c)
S4 (60o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo.
9. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 8, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.
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