Art. 18

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni transitorie 1.   Al più tardi sei mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 le autorità competenti provvedono a raccogliere i dati necessari, a calcolare e a pubblicare i dettagli di cui all', paragrafo 5. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) i calcoli sono basati su un periodo di riferimento di sei mesi avente inizio 18 mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; b) i risultati dei calcoli contenuti nelle prima pubblicazione sono utilizzati fintanto che si applicano i risultati dei primi calcoli regolari di cui all', paragrafo 17. 3.   In deroga al paragrafo 1, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, le autorità competenti si adoperano al meglio per assicurare la pubblicazione dei risultati dei calcoli a fini di trasparenza di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), entro il primo giorno del mese che precede la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base del periodo di riferimento di tre mesi avente inizio il primo giorno del quinto mese precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. 4.   Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 3 fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all', paragrafo 18. 5.   Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione nel periodo di tre mesi precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 sono considerate non aventi un mercato liquido come previsto alla tabella 2.2 dell'allegato III fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all', paragrafo 18.
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