Art. 6
L'inchiesta
In vigore dal 8 giu 2016
L'inchiesta
1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e, se del caso, con le autorità di paesi terzi, inizia l'inchiesta a livello di Unione. Tale inchiesta riguarda tanto le pratiche di determinazione di prezzi pregiudizievoli quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.
2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nell'inchiesta in materia di prezzi pregiudizievoli hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi, connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.
3. La Commissione può chiedere alle autorità di paesi terzi, secondo il caso, e agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.
Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.
Quando tali informazioni sono di interesse generale o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.
4. La Commissione può chiedere alle autorità di paesi terzi, secondo il caso, e agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso i produttori dell'Unione e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni.
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.
Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni. Funzionari della Commissione possono inoltre assistere gli agenti delle autorità di paesi terzi nell'adempimento delle loro funzioni, previo accordo tra la Commissione e tali autorità.
5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l', paragrafo 12, sono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti interessate che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per i quali dovrebbero essere sentite.
6. Il costruttore navale, l'acquirente o gli acquirenti, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori, i denunzianti e le altre parti interessate che si siano manifestati a norma dell', paragrafo 12, e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.
Nel concedere tale possibilità si tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.
Nessuna parte è tenuta ad assistere a un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.
Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.
7. I denunzianti, il costruttore navale, l'acquirente o gli acquirenti e le altre parti interessate che si sono manifestati a norma dell', paragrafo 12, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell' e siano utilizzate nell'inchiesta.
Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
8. Salvo nei casi di cui all', l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.
9. Per i procedimenti in cui è effettuato un confronto tra i prezzi, quando è stata consegnata una nave simile, l'inchiesta si conclude entro un anno a decorrere dalla data dell'apertura.
Per i procedimenti in cui la nave simile è in costruzione, l'inchiesta si conclude entro un anno dalla data di consegna della nave simile.
Le inchieste nelle quali è necessario calcolare il valore normale si concludono entro un anno a decorrere dall'apertura oppure dalla consegna della nave, qualora quest'ultima data sia successiva.
Tali termini sono sospesi qualora si applichi l', paragrafo 2.
Storico versioni
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