Art. 16

Disposizioni finali

In vigore dal 8 giu 2016
Disposizioni finali 1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione: a) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi; b) di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulla costruzione navale. 2.   Lo svolgimento di un'inchiesta a norma del presente regolamento e la decisione di imporre o di lasciare in vigore misure non possono essere in contrasto con gli obblighi assunti dall'Unione a norma dell'accordo sulla costruzione navale oppure di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente. Il presente regolamento non impedisce all'Unione di rispettare gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulla costruzione navale in materia di composizione delle controversie.
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