Art. 16
Disposizioni finali
In vigore dal 8 giu 2016
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione:
a)
di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;
b)
di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulla costruzione navale.
2. Lo svolgimento di un'inchiesta a norma del presente regolamento e la decisione di imporre o di lasciare in vigore misure non possono essere in contrasto con gli obblighi assunti dall'Unione a norma dell'accordo sulla costruzione navale oppure di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente.
Il presente regolamento non impedisce all'Unione di rispettare gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulla costruzione navale in materia di composizione delle controversie.
Storico versioni
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